Descrizione
MICHELIN Alpin 5 – sicurezza in tutte le condizioni da ottobre ad aprile.
Eccellente nella frenata sull’asciutto, sul bagnato e sulla neve(1)
Nuova scultura ottimizzata(2)
L'innovativa "TREAD COMPOUND TECHNOLOGY"
Nuova scultura ottimizzata:
Migliore(2) trazione sulla neve
Migliore(2) resistenza all’aquaplaning grazie al nuovo orientamento dei canali laterali
Migliore precisione di guida grazie alle lamelle 3D fino alla base del battistrada
L'innovativa "TREAD COMPOUND TECHNOLOGY":
Migliore aderenza sul bagnato e sulla neve, con un buon livello di efficienza energetica
Nuovi elastomeri « funzionali» che consentono un’eccellente omogeneità della mescola di gomma, che ha una percentuale di silice più elevata
Note legali:
(1) Test effettuato da TÜV Süd e Applus IDIADA tra il 11/2013 e il 03/2014 sulle dimensioni 225/55 R 17 e 205/55 R 16 rispetto al pneumatico MICHELIN Alpin 4.
(2) Rispetto al suo predecessore MICHELIN Alpin A4 in formato 205/55 R 16.
Informazioni sul produttore
Etichetta UE per i pneumatici
Il regolamento europeo sull'etichettatura degli pneumatici definisce le prescrizioni in materia di informazione sull'efficienza energetica del carburante, l'aderenza sul bagnato e la rumorosità esterna di rotolamento degli pneumatici. Si fa inoltre riferimento alle proprietà invernali del prodotto.
Il Regolamento UE 1222/2009, in vigore dal 1° novembre 2012, è stato rivisto e sarà sostituito dal Regolamento UE 2020/740 a partire dal 1° maggio 2021; da questo momento in poi si applicano nuovi requisiti. Le classi di valutazione per l'efficienza energetica del carburante, l'aderenza sul bagnato e la rumorosità esterna sono state modificate e il layout dell'etichetta UE è stato adattato. Le schede tecniche dei prodotti del produttore memorizzate nel database dell'UE possono essere scaricate tramite un codice QR integrato nell'etichetta. Vi sono incluse informazioni sull'aderenza sulla neve e sul ghiaccio per gli pneumatici che soddisfano questi criteri.
Sono esclusi dal regolamento i seguenti pneumatici:
- pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1990
- pneumatici ricostruiti (fino a che il Regolamento UE 2020/740 non sarà conseguentemente esteso)
- pneumatici fuoristrada professionali
- pneumatici da corsa
- pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali gli pneumatici chiodati;
- pneumatici di scorta ad uso temporaneo di tipo T;
- pneumatici appartenenti a una categoria di velocità inferiore a 80 km/h
- pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm o sia pari o superiore a 635 mm