Descrizione
Il MICHELIN CROSSCLIMATE 2 ti dà una mobilità sicura per tutto l'anno, anche in condizioni meteo difficili. Questo pneumatico per tutte le stagioni di Michelin ti offre un'ottima performance sulla neve che dura nel tempo.
Tempo imprevedibile? Non è più un problema con il MICHELIN CROSSCLIMATE 2. Puoi evitare il cambio gomme semestrale e contare su una notevole performance tutto l'anno. Che si tratti di frenate su fondo asciutto, bagnato o innevato, di aderenza sulla neve o efficienza energetica del carburante, questo pneumatico per tutte le stagioni convince dal primo all'ultimo chilometro.
Un pneumatico per tutte le stagioni su cui puoi contare anche in cattive condizioni meteo:
- Grip affidabile e ottime prestazioni nelle frenate sulla neve
- Performance convincente nelle frenate sull'asciutto e sul bagnato, anche dopo molti chilometri
- Ottima percorrenza
- Efficiente nel consumo di carburante
Informazioni sul produttore
Etichetta UE per i pneumatici
Il regolamento europeo sull'etichettatura degli pneumatici definisce le prescrizioni in materia di informazione sull'efficienza energetica del carburante, l'aderenza sul bagnato e la rumorosità esterna di rotolamento degli pneumatici. Si fa inoltre riferimento alle proprietà invernali del prodotto.
Il Regolamento UE 1222/2009, in vigore dal 1° novembre 2012, è stato rivisto e sarà sostituito dal Regolamento UE 2020/740 a partire dal 1° maggio 2021; da questo momento in poi si applicano nuovi requisiti. Le classi di valutazione per l'efficienza energetica del carburante, l'aderenza sul bagnato e la rumorosità esterna sono state modificate e il layout dell'etichetta UE è stato adattato. Le schede tecniche dei prodotti del produttore memorizzate nel database dell'UE possono essere scaricate tramite un codice QR integrato nell'etichetta. Vi sono incluse informazioni sull'aderenza sulla neve e sul ghiaccio per gli pneumatici che soddisfano questi criteri.
Sono esclusi dal regolamento i seguenti pneumatici:
- pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1990
- pneumatici ricostruiti (fino a che il Regolamento UE 2020/740 non sarà conseguentemente esteso)
- pneumatici fuoristrada professionali
- pneumatici da corsa
- pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali gli pneumatici chiodati;
- pneumatici di scorta ad uso temporaneo di tipo T;
- pneumatici appartenenti a una categoria di velocità inferiore a 80 km/h
- pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm o sia pari o superiore a 635 mm