Descrizione
- Il pneumatico invernale ad uso stradale MICHELIN Alpin 7 è progettato per offrirti una guida sicura nella stagione invernale
- Il nuovo disegno del battistrada ti offre sicurezza su strade innevate e bagnate
- Offre una frenata(1) e una trazione(2) migliori su neve
- Sviluppato per offrire un'eccellente durata chilometrica, inverno dopo inverno
- Consente di ridurre il consumo di energia(3)(4)
(1) - frenata su neve - Test realizzati da UTAC, su richiesta di Michelin in Finlandia del Nord (Mellatracks), a dicembre 2023, sulla misura 205/55 R16 91H su un veicolo VW Golf 8. In base ai test di frenata su neve con ABS (tra 30 e 10 km/h), confrontando MICHELIN Alpin 7 (100%) con MICHELIN Alpin 6 (93,6%), eseguiti con pneumatici nuovi.
(2) - trazione su neve - Test realizzati da UTAC, su richiesta di Michelin in Finlandia del Nord (Mellatracks), a dicembre 2023, sulla misura 205/55 R16 91H su un veicolo VW Golf 8. In base ai test di trazione su neve (tra 5 e 30 km/h) , confrontando MICHELIN Alpin 7 (100%) con MICHELIN Alpin 6 (98.5%), eseguiti con pneumatici nuovi
(3) - consumo di energia - Per consumo energetico si intende carburante per i veicoli termici e ibridi oppure elettricità per i veicoli elettrici.
(4) - resistenza al rotolamento - Test realizzati su macchinario da UTAC CERAM, Linas-Monthlery, Francia, su richiesta Michelin, a gennaio 2024, sulla misura 205/55 R16 91T, confrontando MICHELIN ALPIN7 (7,444kg/t) con MICHELIN ALPIN 6 (8,238kg/t).
(5) - frenata sul bagnato - Nuovo e usurato, sulla misura 205/55 R16 91H MICHELIN Alpin 7 supera la soglia di aderenza sul bagnato prevista dal Regolamento europeo n. 117 (UNECE).
(6) - sicurezza e mobilità - MICHELIN Alpin 7 è omologato per l'utilizzo in condizioni invernali severe (con marcatura 3PMSF). Per ottenere la marcatura 3PMSF, i pneumatici devono offrire un livello minimo di prestazioni di sicurezza e mobilità sulla neve così come disposto dal Regolamento europeo n. 117 (UNECE).
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Informazioni sul produttore
Etichetta UE per i pneumatici
Il regolamento europeo sull'etichettatura degli pneumatici definisce le prescrizioni in materia di informazione sull'efficienza energetica del carburante, l'aderenza sul bagnato e la rumorosità esterna di rotolamento degli pneumatici. Si fa inoltre riferimento alle proprietà invernali del prodotto.
Il Regolamento UE 1222/2009, in vigore dal 1° novembre 2012, è stato rivisto e sarà sostituito dal Regolamento UE 2020/740 a partire dal 1° maggio 2021; da questo momento in poi si applicano nuovi requisiti. Le classi di valutazione per l'efficienza energetica del carburante, l'aderenza sul bagnato e la rumorosità esterna sono state modificate e il layout dell'etichetta UE è stato adattato. Le schede tecniche dei prodotti del produttore memorizzate nel database dell'UE possono essere scaricate tramite un codice QR integrato nell'etichetta. Vi sono incluse informazioni sull'aderenza sulla neve e sul ghiaccio per gli pneumatici che soddisfano questi criteri.
Sono esclusi dal regolamento i seguenti pneumatici:
- pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1990
- pneumatici ricostruiti (fino a che il Regolamento UE 2020/740 non sarà conseguentemente esteso)
- pneumatici fuoristrada professionali
- pneumatici da corsa
- pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali gli pneumatici chiodati;
- pneumatici di scorta ad uso temporaneo di tipo T;
- pneumatici appartenenti a una categoria di velocità inferiore a 80 km/h
- pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm o sia pari o superiore a 635 mm