Descrizione
Redditizio e al tempo stesso sostenibile! Il pneumatico estivo MICHELIN per camion leggeri!
Struttura ecocompatibile:
Minore consumo di carburante grazie al peso ottimizzato e alla bassa resistenza al rotolamento rispetto al modello precedente. Bilancio di CO2 nettamente ridotto(1), meno rifiuti e quindi impatto sulle risorse naturali molto minore rispetto al modello precedente(2).
Sicuro anche con poco profilo residuo:
Eccellente aderenza sul bagnato anche con poco profilo residuo grazie alla tecnologia EverGrip.
Longevità:
Percorrenza aumentata fino al 7% rispetto al modello precedente.
Più robustezza per il tuo impiego:
Ulteriore protezione grazie ai blocchi antiusura continui lungo la fiancata del pneumatico. Primo utilizzo di un'altra tecnologia brevettata proveniente dal settore dei camion, che riduce il deposito di sassi nel profilo.
(1) In base a un'analisi interna del ciclo di vita che applica il procedimento per calcolare la resistenza al rotolamento secondo il regolamento UE 1222/2009 ed è stata eseguita dal centro tecnologico di Michelin a Ladoux a settembre del 2019. Il MICHELIN AGILIS3 riduce le emissioni di CO2 anche di 1,3 chilogrammi per pneumatico ogni 1.000 km rispetto al MICHELIN AGILIS+ (entrambi con dimensioni 235/65 R 16 115/113R). In 4 pneumatici MICHELIN AGILIS3, con una percorrenza annua di 20.000 chilometri, corrisponde a una riduzione fino a 104 chilogrammi delle emissioni di CO2. Considerato che un albero, a seconda del tipo e dell'età, in media cattura fino a 35 chilogrammi di CO2 l'anno, questo equivale circa alla quantità di CO2 catturata da 3 alberi.
(2) Il peso del MICHELIN AGILIS3 è stato ridotto anche di 1,6 kg per pneumatico rispetto al MICHELIN AGILIS+.
Informazioni sulla sicurezza del prodotto
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Informazioni sul produttore
Etichetta UE per i pneumatici
Il regolamento europeo sull'etichettatura degli pneumatici definisce le prescrizioni in materia di informazione sull'efficienza energetica del carburante, l'aderenza sul bagnato e la rumorosità esterna di rotolamento degli pneumatici. Si fa inoltre riferimento alle proprietà invernali del prodotto.
Il Regolamento UE 1222/2009, in vigore dal 1° novembre 2012, è stato rivisto e sarà sostituito dal Regolamento UE 2020/740 a partire dal 1° maggio 2021; da questo momento in poi si applicano nuovi requisiti. Le classi di valutazione per l'efficienza energetica del carburante, l'aderenza sul bagnato e la rumorosità esterna sono state modificate e il layout dell'etichetta UE è stato adattato. Le schede tecniche dei prodotti del produttore memorizzate nel database dell'UE possono essere scaricate tramite un codice QR integrato nell'etichetta. Vi sono incluse informazioni sull'aderenza sulla neve e sul ghiaccio per gli pneumatici che soddisfano questi criteri.
Sono esclusi dal regolamento i seguenti pneumatici:
- pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1990
- pneumatici ricostruiti (fino a che il Regolamento UE 2020/740 non sarà conseguentemente esteso)
- pneumatici fuoristrada professionali
- pneumatici da corsa
- pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali gli pneumatici chiodati;
- pneumatici di scorta ad uso temporaneo di tipo T;
- pneumatici appartenenti a una categoria di velocità inferiore a 80 km/h
- pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm o sia pari o superiore a 635 mm